Progetto Anci Anti Sprechi Alimentari

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Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il  Decreto 116/2020 apporta in particolare modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Il relazione al tema dei rifiuti alimentari, l'art. 180, al comma 2, dispone che, fatte salve le misure già in essere, il Piano nazionale di Prevenzione Rifiuti (PNPR) debba comprendere anche misure che:
  • riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (cfr. lettera g)
  • incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorita' all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari (cfr. lettera h)
In materia di pianificzione regionale, l’art. 199 comma 3 lettera r) del D.lgs 152/2006, dispone inoltre, in coerenza con le indicazioni fornite per l’aggiornamento del PNPR, che il Piano Regionale di Prevenzione dei Rifiuti (PRPR) “descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo”. Al medesimo comma, lettera r), viene inoltre specificato che il PRPR dovrà “contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.”
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
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