L’Art. 2, comma 2 lettera d) della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi” definisce lo spreco alimentare come “l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimita' della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti”. Tale definizione riprende quella fornita all’interno della “Risoluzione del parlamento Europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti”.